L’islam sunnita: le quattro dottrine a confronto

Il mondo musulmano è spesso percepito come un monolite, una comunità di fedeli che pratica una religione uniformemente definita, senza grandi differenze dottrinarie o divergenti interpretazioni dei testi sacri come il Corano. Recentemente, tuttavia, i limiti di questa visione sono divenuti più evidenti – ad esempio è aumentata la consapevolezza della differenza fra islam sunnita e islam sciita. Questa ritrovata curiosità deriva purtroppo in gran parte dalla necessità di comprendere meglio le sfide alla sicurezza che dominano l’attualità, come il terrorismo di matrice islamica ed eventi drammatici come gli attentati dell’11 settembre 2001 negli Stati Uniti e le guerre in Afganistan e in Iraq.

Una copia del Corano.
Fonte:
Wikimedia Commons.

Se da una parte molto si è scritto sulle differenze tra sunniti e sciiti, molti altri aspetti dottrinali di primaria importanza della religione musulmana sono stati decisamente meno approfonditi. L’islam non è affatto un monolite, ma piuttosto una galassia variegata, composta da varie correnti e interpretazioni che rendono questa fede ricca sul piano spirituale e culturale, ma al contempo carica di tensioni.

La distribuzione dell’islam sunnita e sciita nel mondo.
Fonte:
Wikimedia Commons.

Attualmente i musulmani sono più di 1.8 miliardi nel mondo. Secondo le stime di Pew Research, 2.5 su 10 abitanti del pianeta si riconoscono nella fede islamica, e nel 2050 i musulmani raggiungeranno i cristiani, che ad oggi costituiscono il 30% della popolazione mondiale. In Europa i musulmani rappresentano circa l’8.4% della popolazione, e questa cifra dovrebbe aumentare fino al 10% nei prossimi trent’anni. Anche se l’islam è la religione predominante nei paesi del Nord Africa e in Medio Oriente, la regione ospita in realtà solo il 20% dei musulmani del mondo. La maggioranza di essi – circa il 62% – si trova, infatti, in Asia sud-orientale.

La componente maggioritaria dell’islam – circa l’85% dei fedeli – è composta da musulmani sunniti. I sunniti riconoscono il Corano e la Sunna (un insieme di pratiche e consuetudini tradizionali) come fonti non solo religiose, ma anche giuridiche. La componente sunnita è inoltre articolata in quattro scuole giuridiche del diritto islamico – la Shari’a – che sono note in arabo come madhhab. Queste scuole giuridiche portano il nome dei loro fondatori e si sono costituite e sviluppate attorno agli ‘Ulama e Fuqaha’ – esperti sapienti – tra il 699 d.c e l’829 d.c.: la scuola hanafita, la scuola hambalita, la scuola malikita e, infine, la scuola shafi’ta.

La distribuzione delle dottrine islamiche nel mondo.
Fonte:
Wikimedia Commons.

Per meglio comprendere le differenze fra queste quattro interpretazioni dell’islam sunnita è utile innanzitutto soffermarci sulle fonti della legge islamica, strumenti essenziali per comprendere le differenze tra le varie madhhab. La Shari’a si basa infatti sulle seguenti fonti primarie:

  • Il Corano, che come noto costituisce il principale testo sacro dell’islam.
  • La Sunna, che come già accennato costituisce una serie di pratiche e consuetudini derivate dagli hadith – i racconti di ciò che il profeta Maometto ha fatto, detto o tacitamente approvato.
  • L‘Ijma’ (il “consenso”), ossia la possibilità da parte del legislatore di fare ricorso al principio del consenso della comunità dei giuristi, in un periodo definito o in luogo definito, in caso di ambiguità nel testo coranico o degli hadith riguardo una certa materia in discussione.
  • L‘Ijtihad (l’“opinione”): la possibilità di utilizzare il ragionamento e chiarificare il contenuto di una legge attraverso una serie di meccanismi logici, quali:
    • Il Qiyās (“analogia” o “sillogismo”). Il qiyās non è altro che il modo di trovare soluzioni alle problematiche in cui i giuristi incappano, non trovando soluzioni dirette né nel Corano, né nella Sunna, ricorrendo, quindi, ad una casistica storica
    • L’Istilah (interesse pubblico): questo metodo non si basa principalmente sui testi sacri, ma è giustificato dalla convinzione che la Shari’a abbia come scopo il benessere comune, articolato secondo 5 principi – protezione della vita, della mente, della religione, della proprietà e della prole. Dunque la deduzione di una norma che si conformi ad uno di questi principi non può essere in contraddizione con la legge islamica.
    • L’Istihsan (“approvazione”): quest’ultimo metodo si basa sul Corano, la Sunna o il consenso, ma implica un ragionamento diverso dal qiyās ed è più flessibile perché ammette eccezioni, invocando uno stato di necessità.

Queste sono dunque le principali fonti della dottrina islamica sunnita, attorno a cui ruotano anche ulteriori fonti secondarie o sussidiarie. Le diverse scuole giuridiche dell’islam sunnita si basano su queste fonti, ma le interpretano in maniera diversa, dando ad esempio maggiore o minore enfasi ai vari metodi interpretativi fin qui elencati.

Preghiera al Cairo, di Jean-Léon Gérôme, 1865.
Fonte:
Wikimedia Commons.

La scuola hanafita – fondata da Abū Ḥanīfa al-Nuʿmān b. Thābit – nasce poco dopo la morte del profeta Maometto (632 d.c.). L’Hanafismo si è diffuso in Turchia, Egitto, India, Pakistan, nei paesi balcanici e in Asia centrale, ed è ritenuto una delle dottrine più liberali. Questa scuola permette il ricorso al qiyās e all’istihsan, e proprio il ricorso a quest’ultimo metodo permette al Qadi – il giudice – di potersi avvalere di regole e opinioni diverse per scegliere la soluzione più adatta al caso, superando alcune rigidità ritrovate nelle fonti. Le altre scuole giuridiche sono state meno propense a utilizzare questo metodo perché ritenuto al limite del “lecito”. Tuttavia, nel tempo anche le scuole più rigoriste hanno avvertito la necessità di adattarsi a una realtà sociale e culturale che necessita di strumenti giuridici più adeguati al tempo. La scuola Hanafita era la dottrina di Stato nell’Impero ottomano e nei territori da esso controllati fino alla sua estinzione dopo la Prima guerra mondiale. L’elasticità concessa da questa scuola ha permesso importanti innovazioni e fu, ad esempio, la base dei tentativi di riforma e di modernizzazione portati avanti dai sovrani ottomani. Ad oggi è la dottrina più diffusa nel mondo sunnita e contribuisce a regolare la vita di circa il 30% dei musulmani sunniti.

La seconda scuola giuridica più diffusa è quella malikita – fondata a Medina da Malik ibn Anas (715d.c- 769 d.c.). Questa scuola è molto diffusa nel Maghreb e nell’Africa sub-sahariana e fu anche la fonte giuridica principale per gli emirati di Andalusia e di Sicilia. Il suo fondatore è l’autore del trattato Kitab al-Muwatta (il “libro della strada spianata”), una raccolta di hadit considerati autentici. Questa scuola è ritenuta tradizionalista, ma fa riferimento anche agli usi e ai rituali, oltre che alle tradizioni della comunità medinese durante la vita del profeta. Secondo al-Malik, oltre al Corano e alla Sunna bisogna ricorrere al ijma’, il consenso dei dotti e della comunità dei sapienti, come criterio di interpretazione.

La scuola giuridica shafi’ita – fondata in Palestina da Muhammad ibn Idris al-Shafi’i (767-820 d.c.) – è la terza per diffusione ed è possibile trovarla soprattutto in Indonesia, in Siria e in Africa orientale. Tra le opere principali di al-Shafi’i, va menzionato il Kitab al-Umm, il trattato giuridico su cui si fonda la sua scuola di pensiero. Secondo i shafi’iti, tra le fonti principali del diritto islamico, oltre al Corano e alla Sunna, vanno inclusi anche anche l’ijma’ e il qiyās. Un grande contributo di al-Shafi’i e dei suoi seguaci è stata proprio la classificazione delle fonti del diritto islamico, dando importanza primaria al Corano e alla Sunna e ponendo in secondo piano gli altri criteri.

La scuola hambalita – fondata da Ahmad Ibn Hambal (780-855 d.c.) – è decisamente la più rigida. Molto diffusa nella penisola arabica, essa costituisce attualmente la dottrina di Stato in Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar. L’hambalismo sostiene l’interpretazione letterale delle due fonti principali della Shari’a – il Corano e la Sunna – e rifiuta i metodi interpretativi basati sul ragionamento umano come il qiyās – utilizzato solo in caso di estrema necessità – ritenuti fallaci proprio perché umani. Tra gli esponenti di questa corrente possiamo menzionare Ibn Taymiyya (1263-1328) e Ibn Qayyim al Jawziyya (1292–1350), che tradussero gli insegnamenti di Ibn Hambal in uno stile di vita austero e severo. È da ricordare anche un altro importante hambalita, Muhammad B. Abd al-Wahhab (1704-1792) padre del wahhabismo, una corrente ancora più rigorista della dottrina hambalita. La pratica stringente di Ibn al-Wahhab è stata parte integrante della formazione dello Stato saudita. La rigidità della legge islamica saudita, così come la scarsa apertura del regno saudita nei confronti del resto del mondo si possono comprendere meglio attraverso la lente di questa interpretazione, che con il passare del tempo sembra aver ulteriormente accentuato la propria chiusura verso le altre interpretazioni. Tra le scuole di pensiero derivate dall’hambalismo bisogna annoverare anche il salafismo, che predica il ritorno alle origini per il mondo musulmano.

L’Universittà Al-Azhar, Cairo, Egitto.
Fonte:
Wikimedia Commons.

Come osservato le quattro scuole giuridiche sunnite, anche se accomunate dal Corano e dalla Sunna, si sono sviluppate con differenze non marginali. Appare ad esempio chiaro come tra la scuola hanafita e quella hambalita la distanza e la forma mentis siano molto importanti. La rigidità di sistemi giuridici come quello saudita sono lo specchio del percorso storico e religioso della penisola arabica, ma altri paesi musulmani – tra cui quelli del Mediterraneo e del Vicino Oriente – hanno intrapreso una via molto diversa. Non bisogna quindi pensare che i sistemi giuridici nazionali dei paesi islamici siano a tutt’oggi necessariamente ancorati al diritto islamico medievale. Va, infatti, ricordato come, tra gli effetti dell’espansione coloniale europea nella regione, vada registrata l’introduzione, anche nei paesi musulmani, dei concetti del diritto civile occidentale che hanno contribuito a modificare l’intero impianto giuridico di questi paesi. Gli Stati musulmani che si affacciano sul Mediterraneo pur continuando ancora oggi a mantenere nel proprio sistema giuridico una parte importante della Shari’ia, legata soprattutto al diritto di famiglia, presentano al tempo stesso anche numerose somiglianze con gli ordinamenti giuridici occidentali.

Mohamed el Khaddar

6 Thoughts to “L’islam sunnita: le quattro dottrine a confronto”

  1. […] lunare islamico). Per i musulmani sciiti, il gruppo minoritario della fede islamica rispetto ai sunniti, si tratta di un evento carico di emozione che ricorre un periodo particolarmente significativo. […]

  2. […] una delle due grandi correnti dell’islam. Pur essendo decisamente minoritari rispetto ai sunniti – che comprendono quasi l’85% della popolazione musulmana – gli sciiti sono un gruppo […]

  3. […] differenza alcuna tra di loro e a Lui siamo sottomessi”. Questi passaggi coranici assieme alla sunna gettano le basi della giurisprudenza islamica per regolare i rapporti con le altre comunità […]

  4. […] del 2003. La maggioranza sciita nel paese mesopotamico è stata per decenni governata dalla minoranza sunnita. Nel mosaico confessionale iracheno ritroviamo anche numerose minoranze cristiane appartenenti a […]

  5. […] anche al sostegno dell’organizzazione islamista. All’interno del Qatar, ufficialmente uno Stato salafita, i movimenti islamisti non hanno tanto spazio per operare. Doha ha cooptato le correnti islamiste […]

  6. […] quindi, la maggioranza della popolazione professa la religione islamica. Si tratta per lo più di musulmani hanefiti, una delle quattro scuole coraniche sunnite. Quest’ultima è meno ancorata alle interpretazioni […]

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